DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  1.  Per  le  analisi  di  sua  competenza  l'Ispettorato   centrale
repressione frodi si avvale anche degli  istituti  di  ricerca  e  di
sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,  nonche'  della  collaborazione
tecnico scientifica di istituti  universitari  e  di  altri  istituti
pubblici qualificati, con i quali si stipulano  apposite  convenzioni
di durata triennale. 
  2. Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione,  anche  con
riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,   l'Ispettorato   centrale
repressione frodi si avvale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, ((...)) dei propri laboratori di analisi. 
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro  del  tesoro,  nei  limiti  della  dotazione
organica, complessiva delle singole carriere  di  cui  alla  allegata
tabella B, e' determinato, e all'occorrenza variato, il numero  degli
addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione  agraria,
con la specificazione delle relative qualifiche funzionali. 
  4. Gli organici delle carriere  del  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste e  degli  istituti  di  ricerca  e  di  sperimentazione
agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B. 
  5. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa
all'anno 1986 e' valutata in lire 9.240 milioni.