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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1986, n. 20

Misure urgenti per il settore siderurgico.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 aprile 1986, n. 88 (in G.U. 04/04/1986, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/1986)
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Testo in vigore dal:  9-2-1987
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Art. 5

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4 il "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 35 miliardi.
2. Per le finalità di cui al precedente articolo 2 il predetto "Fondo per. la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" è incrementato nell'anno 1986 di lire 40 miliardi.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma complessiva di lire 75 miliardi.
4. Per le finalità di cui
(( ai precedenti articoli 2 e 2-bis ))
saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis e 4 saranno altresì utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.