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DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal:  24-4-1985

Art. 3


La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:
"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;".