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DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal: 23-6-1985
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza  di  differire  taluni  termini
stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine  di  agevolare
gli adempimenti di competenza sia dei cittadini  sia  degli  apparati
della pubblica amministrazione; 
  Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di eliminare le estreme
difficolta'  operative  riscontrate  dalle  aziende   erogatrici   di
pubblici servizi, nonche' di precisare l'ambito  di  applicazione  di
talune norme penali della medesima legge; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 aprile 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  ((1. L'articolo  48  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Per le opere interne alle  costruzioni,  definite  dall'articolo
26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in
corso di realizzazione alla  medesima  data,  il  proprietario  della
costruzione  o  dell'unita'  immobiliare  deve  inviare  al  sindaco,
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  una  relazione
descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31  dicembre
1985")) 
  2. Il termine  di  novanta  giorni  per  la  denuncia  delle  opere
ultimate entro la data di entrata in vigore della legge  28  febbraio
1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia  delle
variazioni  non  registrate  di  cui  all'articolo  52  della   legge
medesima, e' prorogato al ((31 dicembre  1985)).  ((Tale  termine  e'
prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi  di
proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e per  quelli
di proprieta' degli enti pubblici territoriali)) 
  3. Al fine di utilizzare le procedure che  consentono  l'iscrizione
in catasto edilizio urbano senza visita di  sopralluogo,  i  soggetti
interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia'  presentato
la dichiarazione di cui all'articolo 56 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° dicembre  1949,  n.  1142,  e  non  hanno  ancora
ottenuto  la  relativa  iscrizione   ((o   la   registrazione   delle
variazioni)), possono presentare nuovamente la dichiarazione  ((anche
per la denuncia delle variazioni))  su  scheda  conforme  al  modello
approvato con  decreto  9  marzo  1985  del  Ministro  delle  finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  87
del 12 aprile  1985,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17. 
  ((3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge  28  febbraio
1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: 
    "I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono   essere
approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia  del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici  comunali,  che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune"))