DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 1-9-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.

  I  trasferimenti  statali  e  i  contributi  a pareggio dei bilanci
comunali  e  provinciali  1981 di cui agli articoli 13, quarto comma,
14,  ultimo  comma,  15,  secondo  comma, 19, secondo, quarto e sesto
comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n.  38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n.
153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del
sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.
  Gli  avanzi  di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero
dell'interno entro il 31 maggio 1982.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.
  Le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a ottomila
abitanti  sono  tenuti  a  trasmettere i propri conti consuntivi alla
Corte  dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi
da  parte  degli  organi  regionali  di  controllo.  Essi sono tenuti
altresi'  a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati
dal  consiglio  comunale  e  ogni  altro documento e informazione che
questa richieda.
  Entro  il  31  luglio  la  Corte,  in apposita sezione, comunica ai
Presidenti  delle  Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il
piano  delle  rilevazioni  che  si propone di compiere e i criteri ai
quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. ((In ogni caso
la  Corte  esamina  la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si
chiudano  in  disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio.  L'elenco  relativo  e'  comunicato alla Corte a cura degli
organi  regionali  di  controllo.))  La  Corte  puo' chiedere dati ed
elementi di informazione ai competenti Ministeri.
  La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio, i
risultati  dell'esame  compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon
andamento dell'azione amministrativa degli enti.
  Al  fine  di  costituire  la  sezione  prevista al quarto comma, le
dotazioni  organiche  del  personale  di  magistratura  relative alle
qualifiche  inferiori  a  presidente  di  sezione, rese cumulative in
un'unica  dotazione  organica,  sono  aumentate  di  venti unita'. La
dotazione  organica  per  la  qualifica  di  presidente di sezione e'
aumentata  di  una  unita'.  I  posti di consigliere non riservati ai
primi  referendari  della Corte dei conti restano fissati nella meta'
dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella
B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.