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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 24-ter


I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purché in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
((Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
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