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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  3-7-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 24


Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato entro 11 limite massimo di 100 unità con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, e trasferito, dal 1 luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
((4))

Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali.
((Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto 31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 luglio 1980, n. 285 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 441 ha disposto (con l'art. 14 comma 1) che "il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanità del personale contemplato dalla norma stessa, è fissato al 1 agosto 1980."