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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  4-5-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-quater


In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili. (9)
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 30 marzo 1981, n. 119 ha disposto (con l'art. 22) che "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell'articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria".