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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 351

Modificazioni alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 479 (in G.U. 25/08/1978, n.237).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/09/1997)
Testo in vigore dal:  26-8-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


L'art. 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, è sostituito dal seguente:

((I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite))
.
I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.
((In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater))
.
Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.
Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-bis della presente legge.