LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
Testo in vigore dal: 25-6-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  I  giovani  assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla
retribuzione  contrattuale  prevista  per  il livello aziendale della
corrispondente  qualifica;  la  retribuzione  e' riferita alle ore di
lavoro effettivamente prestate.
  Al  datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come
appresso:
    a)  nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili
elevate  a  lire  sessantaquattromila  mensili  nei  territori di cui
all'articolo  1  del testo unico approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,   per  la  durata,
rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
    b)  nel  rapporto  di  formazione, lire duecento orarie elevate a
lire  600  nei  territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.
  I  datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione,
possono,  al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della
medesima   specie  con  altri  giovani,  purche'  abbiano  assunto  o
associato,  oppure  assumano o associno, a tempo indeterminato almeno
la meta' dei giovani occupati con contratto di formazione.
  In  ogni  caso  per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a
seguito  di  contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni
di  cui  al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi
sei,  elevati  a  mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del
testo  unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi
per ogni giovane lavoratrice assunta.
  Nell'ipotesi  che  i  quattro  quinti  dei giovani con contratto di
formazione  siano  assunti  a  tempo  indeterminato  o  associati, le
agevolazioni  di  cui  al  secondo  comma,  lettera  a), del presente
articolo  sono  corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
  Le  disposizioni  di  cui  al  quarto  e  quinto comma del presente
articolo  si  applicano  anche  nei  confronti dei giovani assunti al
termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater.
  Per  i  giovani  assunti  con  contratto  di  formazione  ai  sensi
dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le
assicurazioni  sociali  di  cui  alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni.
  Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle
cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo
18  costituite  tra  giovani iscritti nella lista speciale ovvero che
associno giovani iscritti nella lista speciale di eta' compresa tra i
18  e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La
riduzione contributiva non puo' eccedere la durata di dodici mesi per
ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.
  Gli  oneri  a  carico  dello  Stato derivanti dall'applicazione del
presente  articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli
29 e 29-bis della presente legge.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.L.  21 giugno 1980, n.268, convertito senza modificazioni dalla
L. 8 agosto 1980, n. 439 (in G.U. 19/8/1980, n. 226) ha disposto (con
l'art. 2) che: "La durata della riduzione contributiva di cui abbiano
fruito  o fruiscano le cooperative indicate nell'art. 9 della legge 1
giugno   1977,   n.   285,   nel  testo  sostituito  all'art.  9  del
decreto-legge  6  luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni,
nella  legge  4  agosto  1978,  479, non puo' eccedere i ventiquattro
mesi."