stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 216

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 (in G.U. 26/07/1978, n.207).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
Testo in vigore dal:  30-9-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 16


Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonché delle imposte erariali di consumo, escluse quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istitutive di ciascuna imposta ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennità di mora.
La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui è stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.
Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalità anteriormente vigenti.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1982, n. 873. ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che l'interesse di mora previsto presente articolo è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.