stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonché dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 11.
Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tale fine gli enti locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.
L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero già trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.))