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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 (in G.U. 27/02/1978, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1978)
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Testo in vigore dal:  28-2-1978
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Art. 9



La sovratassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire diciottomila per ogni CV fiscale di potenza e motore, con un minimo di lire trecentomila. Resta ferma la riduzione del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza
((sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci))
.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da L. 11.800 a L. 21.365 per quintale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1978.