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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. 876

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 febbraio 1978, n. 18 (in G.U. 04/02/1978, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1979)
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Testo in vigore dal:  14-12-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
((maggiormente rappresentative))
.
Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.(1)(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 febbraio 1978, n. 18 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 novembre 1978, n. 737 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 26 novembre 1979, n. 598 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino alla entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di
collocamento."