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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonché ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli))
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