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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  14-5-1976

Art. 39


È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.
Ai cittadini riconosciuti invalidi da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per l'esatta individuazione del grado di invalidità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di invalidità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di invalidità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dallo Istituto erogatore mediante congrua rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità, di cui al primo comma del presente articolo, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.
Per coloro che non rientrano tra le categorie dei lavoratori dipendenti, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione della rendita di invalidità e di reversibilità sono stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L., con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1977.