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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  2-6-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici
((operanti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20))
, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per assegni familiari.
Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonché agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
((Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie))
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Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilità spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
Le sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.
Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
((Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi))
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((I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427))
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