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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  19-5-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 28


Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 7 maggio 1976 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del maggio 1976.
In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di
((immobile))
ancora utilizzabile.
Le successioni dei deceduti a causa del terremoto del maggio 1976 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale nonché da ogni altra tassa o diritto.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.
Per conseguire le agevolazioni tributarie dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.