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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  3-11-1976
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Art. 21


Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 20, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, pei tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.
È sospesa inoltre, sino al
((30 giugno 1977))
, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati.