DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal: 30-8-1974
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  A decorrere  dal  1  agosto  1974  il  prontuario  terapeutico  per
l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. e' esteso agli enti,  casse  mutue
anche aziendali e gestioni di assistenza malattia ((ferme restando le
rispettive modalita' di prescrizione)). 
  ((A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente  comma
si applica altresi' ai  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza
farmaceutica in forma indiretta)) 
  ((Entro il 30  giugno  1975  ed  entro  il  30  giugno  degli  anni
successivi, il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto  del
Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'  e
un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore
dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del  predetto
comitato)). 
  Gli enti ospedalieri sono autorizzati  all'acquisto  diretto  dalle
imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e
forma di medicamento e dei galenici preconfezionati. 
  Le imprese  sono  tenute  a  concedere  agli  enti  ospedalieri  ed
istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non interiore  al  50%
sul prezzo di vendita al pubblico ((delle specialita' medicinali,  ad
eccezione degli emoderivati  e  degli  altri  preparati  comunque  di
origine umana)).