stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal: 3-4-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  far  fronte  alla grave
situazione   debitoria   nel   settore  degli  enti  mutualistici  ed
ospedalieri,  mediante  l'emanazione  di  norme  per l'estinzione dei
debiti  degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri,
il  finanziamento  della  spesa  ospedaliera  e l'avvio della riforma
sanitaria;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta dei Ministri per la sanita', per il lavoro e per la
previdenza  sociale  e per il tesoro, di concerto con il Ministro per
il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di
ricorso  al  mercato  finanziario  fino alla concorrenza di un ricavo
netto  di  lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalita' di cui
al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti
ospedalieri  ed  altri  istituti  di  ricovero pubblici e privati nei
confronti  degli  enti  mutualistici  e,  nell'ambito  delle  residue
disponibilita', dei comuni.
  Agli  oneri  derivanti  dalle  operazioni  finanziarie  suddette si
provvede con le disponibilita' di cui al successivo art. 5.
  Si  applicano  a  dette  operazioni le norme di cui al quarto comma
dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
  Nella  liquidazione  dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per
rette  di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che potranno
eventualmente  ricadere  sugli enti medesimi ove la realizzazione dei
crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975.
  ((Gli  amministratori,  i  direttori  amministrativi ed i tesorieri
degli  enti  ospedalieri  sono  responsabili della destinazione degli
importi  assegnati  a  tacitazione  dei crediti vantati nei confronti
degli  enti  mutualistici  e  dei  comuni per l'estinzione dei debiti
contratti  per  lo esercizio dell'attivita' ospedaliera in esecuzione
di  atti  deliberativi  esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e
nei  limiti  di  spesa  deliberati,  con priorita' verso gli istituti
bancari e verso i fornitori di opere e materiali)).
  I  collegi  sindacali  vigileranno per la puntuale osservanza degli
adempimenti di cui ai commi precedenti.((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La  L. 31 marzo 1976, n.72 ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il
limite  delle  operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito
dall'articolo  1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' elevato a
lire 4.100 miliardi."