stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 163

Regime fiscale degli apparecchi di accensione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1971, n. 376 (in G.U. 19/06/1971, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Sanzioni)


È punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto della infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:
1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;
2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.
È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.
Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.
Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste "dall'articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione".