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DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1970, n. 7

Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83 (in G.U. 20/03/1970, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal:  6-7-2011
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituenti titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, in connessione con le norme sul collocamento dei lavoratori medesimi, nonché di prorogare per un breve periodo transitorio la validità degli elenchi esistenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:
1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali.
((9))
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone più (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.