DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1232

Provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 6 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1969)
Testo in vigore dal: 18-12-1968
                              Art. 23.

  E'  concessa  una  sovvenzione  straordinaria  di  lire un miliardo
all'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  per provvedere al
ripristino  delle  opere  e  degli  impianti danneggiati dagli eventi
calamitosi  di cui al primo comma dell'art. 1, anche con le eventuali
modifiche necessarie per prevenire danni del genere.