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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1232

Provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 6 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1969)
Testo in vigore dal:  18-12-1968

Art. 23


È concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.