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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1232

Provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 6 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1969)
Testo in vigore dal: 16-2-1969
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre  1968, n. 1118, recante primi
provvedimenti  piu'  urgenti  in  favore  delle  zone  colpite  dalle
alluvioni dell'autunno 1968;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  assicurare,  anche  in
conformita'  alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in
relazione  allo  stato  dei  lavori  parlamentari,  la continuita' di
applicazione  degli  interventi  e  delle  provvidenze  previsti  dal
decreto-legge medesimo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per le finanze,
per  i  lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per il
lavoro  e  la  previdenza sociale e per la sanita', di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per  il  bilancio  e  la programmazione
economica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  ((Nei   comuni   colpiti  dalle  alluvioni,  smottamenti,  frane  e
mareggiate,  verificatisi  nell'ultimo  quadrimestre del 1968)) , che
saranno  indicati  con  decreti  del  Presidente  della Repubblica da
emanare  su  proposta  dei Ministri per la grazia e giustizia, per le
finanze  e  per  il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  per  l'interno,  per  il tesoro, per i lavori pubblici, per
l'agricoltura   e   le  foreste,  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  e' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei
termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze
da  qualsiasi  diritto,  azione  od eccezione, che sono scaduti o che
scadono  nei  comuni  anzidetti  durante il periodo da determinarsi a
norma del successivo art. 5.
  E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari,
delle  cambiali  e  di  ogni  altro  titolo  di  credito avente forza
esecutiva  pagabili  da  debitori  domiciliati o residenti nei comuni
anzidetti,  emessi  prima della decorrenza dei periodi di sospensione
dei  termini  fissata  dai decreti del Presidente della Repubblica di
cui  al  primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di
immobili  urbani  e  di  affitto di fondi rustici, e il pagamento dei
canoni  demaniali  per  l'occupazione  di  zone lacuali, fluviali ((e
marittime))  , site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali,
che  sono  scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a
norma del successivo articolo 5.
  ((I  contratti  di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni
di cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970)).
  Nei  processi  esecutivi  mobiliari  ed  immobiliari,  da  chiunque
promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori
domiciliati  o  residenti  nei  comuni anzidetti, la vendita dei beni
pignorati  non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di
diritto,  per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della
scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.