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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  12-11-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.
La costruzione degli alloggi di cui alla lettera d) dell'art. 1 può essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purché venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.
La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché ad istituti o enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11.
Gli istituti predetti, nonché le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonché ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui a all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.
((7))

Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.
L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.
Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'articolo 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 1973, n. 94, come modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 504 ha disposto (con l'art. 13-sexies, comma 3) che il limite di spesa ammissibile indicato nel comma 4 del presente articolo è elevato a lire 14 milioni.