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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  27-2-1968

Art. 56


Le imprese, site nei territori dei comuni di cui allo art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.
Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.