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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  2-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

((Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale))
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Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
((L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del sindaco))
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Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato.