DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 2-2-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14.

  ((Le  aree  e  gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza
del  trasferimento,  comunque  effettuato,  di  unita' immobiliari su
altra  area,  con  il contributo dello stato, passano gratuitamente a
far parte del patrimonio comunale)).
  Passano  altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale
anche  le  aree  e  gli  immobili di proprieta' degli enti ammessi al
beneficio del trasferimento.
  Le  aree  espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  collaudo e una volta
accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte
gratuitamente del patrimonio comunale.
  ((L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai
precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco)).
  Sino  alla  data  di  tale passaggio, l'ispettorato generale per le
zone   colpite  dai  terremoti  del  gennaio  1968  provvedera'  alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
  La  spesa  relativa  alla demolizione e allo sgombero dei materiali
nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato.