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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1951, n. 65

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 aprile 1951, n. 255 (in G.U. 26/04/1951, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/1976)
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Testo in vigore dal:  27-2-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e le successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1946, che stabilisce temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1946, n. 79;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale dei prodotti petroliferi e di abolire l'imposta di fabbricazione sul benzolo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1



Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, per i seguenti prodotti petroliferi, sono stabilite come appresso:
Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione del catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce della tariffa doganale 271):
Oli greggi di petrolio, naturali:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce della tariffa 271-a)-1):
Per quintale
alfa) nelle caldaie e nei forni.. L. 110
beta) nei motori................. " 3.000
2) per altri usi (voce 271-a)-3).... " 5.000
Benzina (voce 271 -b-1)............... " 10.500
Acqua ragia minerale (voce 271-b)-2).. " 8.400
Petrolio (voce 271-b)-3).............. " 8.000
Oli da gas:
1) da usare direttamente come combu-
stibili (voce 271-b)-4-alfa):
I) con densita da 0,850 a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 4.800
II) con densita superiore a 0,890
alla temperatura di 15° C............... " 3.000
2) per altri usi (voce 271-b)-4-be-
ta)..................................... " 4.800
Lubrificanti:
1) oli bianchi (voce 271-b)-5-alfa). " 11.300
2) altri (voce 271-b)-5-beta)....... " 9.000
Residui della lavorazione (voce 271-b)
-6):
alfa) da usare direttamente come
combustibili:
I) esclusivamente nelle caldaie e
nei forni:
A) densi...................... " 110
B) fluidi..................... " 110
piu L. 28,80 per ogni unita percentuale
di oli distillati fino a 300° eccedente
il 20% ma non il 30 % per quintale;
II) nei motori.................... " 3.000
gamma) per altri usi........... " 5.000
Vaselina (voce 273):
a) naturale......................... " 2.500
b) artificiale, a base di paraffina. " 5.680
Paraffina solida (voce 274)........... " 680
Cera minerale (voce 277):
a) greggia (ozocerite greggia)...... " 180
b) raffinata (ceresina)............. " 460

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze.
Rimangono in vigore le temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1946.