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REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1936, n. 959

Norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (036U0959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 gennaio 1937, n. 241 (in G.U. 17/03/1937, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-6-1936 al: 16-1-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione, mediante il processo di idrogenazione degli oli minerali greggi e dei residui della loro distillazione e degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle imprese che abbiano ottenuto, a norma del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e relativo regolamento, la concessione per la lavorazione, mediante il processo della idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei residui della loro distillazione e degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali, sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali e doganali:

a) l'esenzione dai dazi doganali per i macchinari e materiali vari importati dall'estero, per essere destinati agli impianti di lavorazione, e che non possano essere costruiti dall'industria nazionale, nonché dalla tassa di scambio per i macchinari e materiali stessi all'atto della loro importazione;

b) l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, per la durata di 10 anni, a decorrere dal 1° esercizio industriale inerente alle lavorazioni di cui al presente decreto.