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REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935, n. 2156

Franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione. (035U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 maggio 1936, n. 1073 (in G.U. 19/06/1936, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, convertito nella legge 28 giugno 1928, n. 776, recante provvedimenti per l'industria automobilistica, successivamente prorogato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al collaudo dei motori di aviazione le agevolezze fiscali vigenti, in via provvisoria, per alcuni oli minerali destinati al collaudo delle vetture automobili;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'agevolezza della franchigia doganale e della tassa di vendita prevista dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, convertito nella legge 28 giugno 1928, n. 1776, e successivamente prorogato, per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili, è estesa ai prodotti medesimi destinati al collaudo dei motori per aviazione, sotto osservanza delle condizioni e modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze.