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REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935, n. 2156

Franchigia doganale per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati al consumo per il collaudo dei motori per aviazione. (035U2156)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 maggio 1936, n. 1073 (in G.U. 19/06/1936, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-12-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa generale  dei  dazi  doganali,  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26  febbraio  1928,  n.  333,  convertito
nella legge  28  giugno  1928,  n.  776,  recante  provvedimenti  per
l'industria automobilistica, successivamente prorogato; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di estendere al collaudo
dei motori  di  aviazione  le  agevolezze  fiscali  vigenti,  in  via
provvisoria, per alcuni oli  minerali  destinati  al  collaudo  delle
vetture automobili; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'agevolezza della franchigia doganale e  della  tassa  di  vendita
prevista dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928,  n.  333,  convertito
nella legge 28 giugno 1928, n. 1776, e successivamente prorogato, per
la benzina, il petrolio  e  gli  oli  minerali  greggi  destinati  al
consumo per il  collaudo  delle  vetture  automobili,  e'  estesa  ai
prodotti medesimi destinati al collaudo  dei  motori  per  aviazione,
sotto osservanza delle  condizioni  e  modalita'  da  stabilirsi  dal
Ministro per le finanze.