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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 7

Modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione. (033U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L.22 giugno 1933, n. 852 (in G.U. 22/07/1933, n. 169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tassa di vendita sopra i residui della distillazione degli oli minerali, da usare direttamente come combustibili;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione, classificabili sotto la voce 644, lettera a), della tariffa dei dazi doganali, è stabilita in L. 30 il quintale per quelli aventi densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, e in L. 10 il quintale per quelli aventi densità superiore a 0,880 alla temperatura suddetta.

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,80 il quintale per i residui di cui al precedente comma, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano destinati ad essere impiegati direttamente nelle caldaie e nei forni come combustibili.