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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 7

Modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione. (033U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L.22 giugno 1933, n. 852 (in G.U. 22/07/1933, n. 169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  col  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187; 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di modificare  la  tassa
di vendita sopra i residui della distillazione degli oli minerali, da
usare direttamente come combustibili; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta di  S.  E.  il  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro
Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni,  di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La tassa di vendita  sui  residui  della  distillazione  degli  oli
minerali destinati alla combustione,  classificabili  sotto  la  voce
644, lettera a), della tariffa dei dazi doganali, e' stabilita in  L.
30 il quintale per quelli aventi  densita'  da  0,850  a  0,880  alla
temperatura di 15° del termometro centesimale, e in L. 10 il quintale
per  quelli  aventi  densita'  superiore  a  0,880  alla  temperatura
suddetta. 
 
  Resta ferma la tassa di vendita  di  L.  0,80  il  quintale  per  i
residui di cui al precedente comma,  con  densita'  non  inferiore  a
0,900  alla  temperatura  di  15°  del  termometro   centesimale,   a
condizione che i residui medesimi siano destinati ad essere impiegati
direttamente nelle caldaie e nei forni come combustibili.