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REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1187

Imposizione di uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modificazione del regime della tassa di vendita sugli olii minerali. (031U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1932, n. 21 (in G.U. 06/02/1932, n. 30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-9-1931 al: 6-6-1932
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di applicare uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e di modificare il regime della tassa di vendita sugli olii minerali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Indipendentemente dagli altri tributi attualmente in vigore, è imposto sulle merci che s'importano dall'estero, per le quali dai patti internazionali non sia stabilito un trattamento di favore, un dazio sul valore in ragione del 15 per cento.
Sul carbon fossile e sugli altri combustibili fossili, naturali e carbonizzati, e sul carbone coke tale dazio si applica nella misura del 10 per cento.