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REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1931, n. 1187

Imposizione di uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modificazione del regime della tassa di vendita sugli olii minerali. (031U1187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1932, n. 21 (in G.U. 06/02/1932, n. 30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-9-1931
al: 6-6-1932
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa generale  dei  dazi  doganali,  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni; 
  Visto il R. decreto  15  settembre  1915,  n.  1373,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  applicare  uno
speciale dazio sul valore alla importazione  di  talune  merci  e  di
modificare il regime della tassa di vendita sugli olii minerali; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario  di
Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Indipendentemente dagli altri tributi  attualmente  in  vigore,  e'
imposto sulle merci che s'importano dall'estero,  per  le  quali  dai
patti internazionali non sia stabilito un trattamento di  favore,  un
dazio sul valore in ragione del 15 per cento. 
  Sul carbon fossile e sugli altri combustibili fossili,  naturali  e
carbonizzati, e sul carbone coke tale dazio si applica  nella  misura
del 10 per cento.