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REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1825

Concessione della franchigia doganale per i residui di oli minerali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari delle piante da frutta. (028U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 gennaio 1929, n. 48 (in G.U. 15/02/1929, n. 39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla attuazione della difesa delle piante da frutta, mediante la distruzione dei parassiti che ne compromettono il sano sviluppo e la fruttificazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono ammessi in esenzione dai diritti di confine, fino al quantitativo massimo di 500 quintali annui, i residui della distillazione degli oli minerali (petrolina o gasoil) destinati ad essere adoperati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta, sotto osservanza delle condizioni che all'uopo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.