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REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1825

Concessione della franchigia doganale per i residui di oli minerali impiegati nella fabbricazione degli antiparassitari delle piante da frutta. (028U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 gennaio 1929, n. 48 (in G.U. 15/02/1929, n. 39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-8-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  alla
attuazione  della  difesa  delle  piante  da  frutta,   mediante   la
distruzione dei parassiti che ne compromettono il sano sviluppo e  la
fruttificazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  ammessi  in  esenzione  dai  diritti  di  confine,  fino   al
quantitativo  massimo  di  500  quintali  annui,  i   residui   della
distillazione degli oli minerali (petrolina o  gasoil)  destinati  ad
essere adoperati nella fabbricazione di preparati contro i  parassiti
delle  piante  da  frutta,  sotto  osservanza  delle  condizioni  che
all'uopo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.