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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223

Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 12/11/2024
  • Articoli

  • Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
    legge 7 agosto 1990, n. 250
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  • Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e
    televisive
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  • Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
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  • Disposizioni finali e abrogazioni
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Testo in vigore dal:  7-1-2011

Art. 18

Controlli e revoca dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 13.
- Per il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 6.