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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1975, n. 301

Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1978)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  5-8-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, per l'approvazione del regolamento di attuazione della Cassa predetta;
Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ed in particolare l'art. 4 della medesima;
Sentito il comitato nazionale dei delegati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Iscritti


L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque di altra attività esercitata.