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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1975, n. 301

Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1978)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 5-8-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  4  marzo  1958,  n.  179,  sulla  istituzione  e
l'ordinamento  della  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli ingegneri ed architetti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n.
521,  per  l'approvazione  del  regolamento di attuazione della Cassa
predetta;
  Vista  la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ed in particolare l'art.
4 della medesima;
  Sentito il comitato nazionale dei delegati;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Iscritti

  L'iscrizione  alla  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per
gli  ingegneri  ed architetti e' obbligatoria per tutti gli ingegneri
ed  architetti  iscritti  nei  rispettivi  albi professionali nei cui
confronti  non  sussista,  per legge, divieto di esercitare la libera
professione   e   che  non  siano  iscritti  a  forme  di  previdenza
obbligatoria  in  dipendenza  di  un  rapporto  di lavoro subordinato
comunque di altra attivita' esercitata.