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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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Testo in vigore dal:  6-8-2020
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Art. 24


(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)(11)

01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. (11)
1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: (11)
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; (11)
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; (11)
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; (11)
n) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (3) (11a)
1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo. (11)
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.

(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
((12))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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AGGIORNAMENTO (11a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre - 7 dicembre 2018, n. 231 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen.".
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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 30 luglio 2020, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada".