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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 24

Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1;
b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.