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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211

Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. (11G0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U. 20/02/2012, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal:  21-2-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario e di limitare le attività di traduzione delle persone detenute da parte delle forze di polizia;
Ritenuta pertanto la necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e al luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio delle persone detenute;
Ritenuta altresì la necessità ed urgenza di innalzare il limite di pena per l'applicazione della detenzione presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale
((01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 558"))
((b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo"))