DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
Testo in vigore dal: 24-7-2009
                               Art. 5.


Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi


  1.  Con  il  decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
termini  e  modalita'  per  l'erogazione  dei  contributi  di  cui al
presente   regolamento,   nonche'   i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni  che  le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano
obbligatoriamente:
   a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   c)  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di
imprese;
   d)   indirizzo   del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
   e)    numero    di    iscrizione    all'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori;
   f)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di  non  rientrare  tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non  rimborsato  ovvero  depositato  in  un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
  2.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi  informativi  e statistici, e' istituita una Commissione, che
provvede,  con  le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo
stesso  Ministero,  a  valutare le istanze presentate per accedere ai
benefici  di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono
individuati  i  criteri  cui  tale Commissione dovra' attenersi nella
valutazione  delle  istanze; ai componenti della suddetta Commissione
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
          Nota all'art. 5:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 47 del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
             Art.  47.  (R)  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di
          notorieta'.
             1.  L'atto  di  notorieta'  concernente  stati, qualita'
          personali   o   fatti   che   siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R)
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R)
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».