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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
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Testo in vigore dal:  24-7-2009

Art. 4

Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti
1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 39, del Regolamento della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:
Art. 39.

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera:
a) il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e
b) il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.
4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
e) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
- Si riporta il testo dell'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008:
«6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
c) aiuti alle imprese in difficoltà».