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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (19G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019. (1) (3) (4) (6)
((9))
4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati:
b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; (1) (3)
c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;(1) (3)
d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1) (3) (6) (8)
((9))
5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». (4)

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/ 2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/ 2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2022".
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1) che "Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/ 2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026".