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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132

Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (13G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2021)
Testo in vigore dal:  13-12-2013

Art. 4

Sperimentazione del piano dei conti
1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente regolamento alle esigenze della finanza pubblica e la necessità di eventuali adeguamenti e modifiche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 per le amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento è avviata una sperimentazione della durata di un esercizio finanziario.
2. La sperimentazione riguarderà, tra l'altro, la valutazione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato, i livelli gerarchici da definire in relazione alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli costituenti il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1.
3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previdenza e assistenza sociale, come individuati dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla sperimentazione partecipa, per ciascuno dei sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteristiche soprarichiamate.
4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:
«2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;».
- Per il testo dell'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, vedasi nelle note all'art. 1.