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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2013)
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Testo in vigore dal:  26-2-2013

Art. 7

Organi collegiali dei Centri
1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:
a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
b) il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;
d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.
2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.».