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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/2013)
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Testo in vigore dal:  26-2-2013

Art. 4

Assetto didattico
1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:
a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:
a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:
a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.
4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).
5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo è così determinato:
a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.
9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
Note all'art. 4:
- Per il testo del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nella nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 19, comma 7, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note all'art.
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